Si invitano i cittadini che dovessero vedere o rinvenire cani randagi o cucciolate di randagi nel territorio comunale ad attenersi alle seguenti disposizioni:
1. LASCIARE GLI ANIMALI SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO SENZA INCATENARE, LEGARE O RINCHIUDERE GLI STESSI
Segnalare tempestivamente all'ufficio di Polizia municipale del Comune, il luogo e le modalità del rinvenimento e le caratteristiche degli animali.
Norma di riferimento: Art. 6.4 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, il quale recita testualmente: ''La legge 21 vieta espressamente (Art. 9, comma 2) a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall'ambiente dei cani randagi. Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può quindi intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che interviene tramite la ASL; anche nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato deve comunque fare domanda d'adozione al Comune competente; l'adozione può avvenire previa autorizzazione da parte del Comune, verifica dell'identificazione del cane e successiva istruttoria (registrazione in BDR ecc.). L'eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti e il conseguente ricovero in strutture non autorizzate, in sostituzione di attività istituzionalmente in capo a Comuni e ai Servizi Veterinari della ASL, comportano una serie di violazioni (Art. 4; Art. 8, comma 1; Art. 9, comma 2; della L.R. 21/94; Art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria) cui consegue l'emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale concernenti il rispetto del benessere animale e della tutela dell'ambiente.''
In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, gli stessi debbano ritenersi come ricadenti nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere sollevando quindi il comune da ogni onere derivante.
2. La Polizia Locale ricevuta la segnalazione provvederà ad effettuare le opportune verifiche ed invierà formale richiesta di intervento alla A.S.L. di Sassari - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Nemmeno il personale della Polizia Locale è autorizzato al prelievo degli animali dal territorio, compito che compete esclusivamente al previsto Servizio di Cattura dell'A.S.L..
Norma di riferimento: Art. 6.1 e 6.2 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, i quali recitano testualmente:
· Art. 6.1 - ''La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, sulla base delle priorità d'intervento e della disponibilità di ricovero in canile, è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cittadini e dalla vigilanza sul territorio della Polizia Municipale e, laddove esistenti, delle Guardie Zoofile. Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, il Comune chiede l'intervento del servizio veterinario della ASL competente.''
· Art. 6.2 - ''La ASL esegue l'intervento di cattura dietro disposizione del Comune, che garantisce la copertura delle spese di mantenimento. Salvo i casi di urgenza (regolarizzabili a posteriori), il Comune deve sempre formalizzare le richieste di prelievo o cattura mediante apposita modulistica (All. n. 15); il personale incaricato dell'intervento deve essere assistito dalla Polizia Municipale o da altro personale comunale nell'individuazione dei cani. L'accertamento dell'identificazione del cane catturato e le conseguenti procedure (restituzione al proprietario, oppure eventuale identificazione e sterilizzazione delle femmine, trattamenti antiparassitari e immunizzanti ecc.) devono essere svolte nel canile sanitario della ASL competente. In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune, su segnalazione di altre autorità (forze dell'ordine, Autorità Giudiziaria); in tal caso informa nel più breve tempo possibile il Comune per il seguito di competenza riguardante il ricovero in canile.''
3. In caso di cane randagio investito chiamare (direttamente o tramite la Polizia Municipale o le forze dell'ordine) il servizio veterinario della ASL competente
https://www.aslsassari.it/index.php?xsl=19&s=1&v=9&na=1&n=10&c=611&c1=2558
Norma di riferimento: Art. 6.5 comma 1 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, il quale recita testualmente: ''In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare (direttamente o tramite la Polizia Municipale o le forze dell'ordine) il servizio veterinario della ASL competente, che deve allo scopo comunicare ai Comuni e alle forze dell'ordine un numero dedicato per le emergenze.''
Riguardo le emergenze ed urgenze si precisa quanto segue:
- Al fine del riconoscimento del danno a seguito di sinistro stradale causato da un cane sprovvisto di microchip o per un investimento dello stesso è necessario ed obbligatorio l'intervento di una pattuglia di Polizia Stradale (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Polizia Locale) che effettui i necessari rilievi e che richieda l'intervento di un Medico Veterinario nel caso di cane ancora presente sul luogo. In assenza di rilievo immediato e tempestivo da parte di FF.OO. non sarà possibile dare seguito ad alcuna richiesta;
- Nel comma 2 dell'Art. 6.5 viene descritta la procedura d'urgenza per specifiche SITUAZIONI DI PERICOLO, quanto nell'articolo indicato non è riferito a mere POTENZIALI situazioni di pericolo, ma a reali ed imminenti situazioni di pericolo ATTUALE, non potendo quindi far ricadere ogni ritrovamento e prelevamento all'interno dell'alveo delle situazioni di pericolo.
Intervenendo in una REALE situazione di pericolo ATTUALE il cittadino dovrà provvedere alla messa in sicurezza dell'animale ma non è comunque autorizzato al prelievo dello stesso, dovendo permanere sul luogo del ritrovamento (la norma stessa descrive la situazione come ''…rimuovere momentaneamente un cane da una situazione di rischio oggettivo…''). Coloro i quali procederanno a prelevare animali dal territorio adducendo situazioni di pericolo dimostratesi esclusivamente potenziali ricadranno nella situazione descritta al precedente punto 1, divenendo a qual punto l'animale responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere sollevando quindi il Comune da ogni onere derivante
4. I cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, qualora non muniti del microchip identificativo, vengono prelevati a cura di personale esperto incaricato dal Servizio Veterinario dell'ASL di Cagliari. Il Comune provvede a custodirli presso un canile in regime di convenzione. Al momento del loro ingresso nella struttura, tutti i cani vengono iscritti all'anagrafe canina e sottoposti alle opportune misure di profilassi sanitaria.
Si precisa che quanto sopra esposto trova applicazione ESCLUSIVAMENTE nei confronti di CANI, a cui si applica la normativa anti randagismo; i GATTI non rientrano nella normativa qui indicata, non potendo quindi essere oggetto di prelievo e cattura sic et simpliciter perché vaganti. L'unico caso di cattura di felini (come anche di altri animali di altre specie) è la situazione reale e non meramente potenziale di pericolo di vita dell'animale dovuta a ferite o a età non adeguata a poter provvedere all'alimentazione in autonomia, gli animali così catturati vengono curati a spese del Comune di Giave ma successivamente rilasciati nel territorio nell'area di prelevamento.
Vengono allegati alla presente nota informativa i moduli necessari a tutti i procedimenti afferenti l'Anagrafe Canina.